Abbiamo visto nel post dedicato ai ponteggi che il PIMUS è il Piano di Montaggio Uso e
Smontaggio di un ponteggio ed è obbligatorio in ogni cantiere.
L' Art.
134 D.Lgs 81/08 prevede che, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi
DEVE essere
tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia
della
documentazione del ponteggio e del Piano
di Montaggio Uso e Smontaggio (PIMUS).
Il
PIMUS viene redatto da persona competente incaricata dal datore di lavoro
ed è messo
a disposizione del preposto e dei lavoratori interessati (art. 136,
comma 1, D.Lgs 81/08).
Cosa deve contenere un PIMUS?
1.Dati
identificativi del luogo di lavoro
Il PIMUS è un documento specifico del ponteggio che stiamo montando e quindi deve
contenere dati identificativi del cantiere in cui il ponteggio viene realizzato e del luogo di
installazione.
2.Identificazione del datore di
lavoro che effettua montaggio, trasformazione, smontaggio del ponteggio;
Come abbiamo visto, il datore di lavoro è responsabile della corretta esecuzione, uso e
manutenzione del ponteggio.
3.Identificazione della squadra di
lavoratori, compreso il preposto
e gli addetti alle
operazioni;
A tal fine si ricordano le definizioni di preposto e lavoratore:
Preposto:
persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
SOVRINTENDE alla attività lavorativa e GARANTISCE l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa. (art. 2, comma e) D.Lgs.
81/08). i suoi obblighi (art 19) sono evidenti dalla definizione e comportano
determinate responsabilità.
Anche
il lavoratore
ha dati obblighi (art. 20), fra cui si segnala:
•Segnalare
immediatamente…al preposto le dificienze dei mezzi e dei dispositivi …..(di
sicurezza) nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza……
non
compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro
competenza…
4.Identificazione del ponteggio;
Per "identificazione del ponteggio" dobbiamo fornire tutti i dati necessari ad identificarne
tutte le parti e quindi ricordiamo che ogni
ponteggio è sempre corredato dalla seguente
documentazione fornita dal
fabbricante:
•Autorizzazione
Ministeriale alla produzione ed all’utilizzo (art. 131 D.Lgs.
81/08)
üDescrizione geometrie ponteggio
üCaratteristiche materiali
üProve carico eseguite
üCalcolo ponteggio
üIstruzioni prove carico
üIstruzioni di montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio
üSchemi – tipo e carichi maxl.
tecnica (art.132 D.Lgs. 81/08)
5.
Disegno esecutivo del ponteggio con:
5.1.
Generalità e firma della persona competente che redige il PIMUS (o del
progettista quando il progetto è necessario)
5.2.
Sovraccarichi massimi per m2
di impalcato
5.3.
indicazione degli appoggi e degli ancoraggi
6.
Progetto del ponteggio, quando previsto
Come già anticipato, nelle casistiche presentate nel presente post, è necessario il progetto da parte di ingegnere o architetto abilitato.
7.
Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio
(“piano di applicazione generalizzata”)
In pratica è utile avere una descrizione del contesto in cui si opera tramite una
descrizione dello stato dei luoghi, evidenziando morfologia dei piani di posa, portanza
dei piani di posa, accessibilità alle aree ed emergenze locali tali da condizionare la
logistica di cantiere. anche la presenza di linee aeree od altri impedimenti deve essere
una informazione presente in questo capitolo, assieme ad una descrizione dell’opera
in fase di realizzazione (magari corredato da planimetria) assieme alla sua geometria,
caratteristiche meccaniche, etc….
7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio evidenziando inoltre delimitazione viabilità segnaletica
7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio)
7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio
7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione
7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi
7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori
7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti
8.
Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio
Nel PIMUS vanno descritto le sequenze necessarie “passo dopo passo”, nonché
descrizione delle
regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni
e progetti particolareggiati”),
con l’ausilio di elaborati esplicativi
contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli
elaborati grafici
costituiti da schemi, disegni e foto
9.
Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio
Bisogna descrivere sinteticamente anche come utilizzeremo il ponteggio e le lavorazioni
previste.
10.
Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio
Si rimanda per ulteriori approfondimenti su questi punti al testo unico (All. XIX D.Lgs
81/08, punto 1) e durante l’uso
(All.
XIX D.Lgs 81/08, punto 2)
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