mercoledì 12 novembre 2014

CONTENUTI MINIMI PIMUS (All. XXII D.Lgs 81/08)



Abbiamo visto nel post dedicato ai ponteggi che il PIMUS è il Piano di Montaggio Uso e
Smontaggio di un ponteggio ed è obbligatorio in ogni cantiere. 
L' Art. 134 D.Lgs 81/08 prevede che, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi 
DEVE essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della 
documentazione del ponteggio e del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PIMUS).

Il PIMUS viene redatto da persona competente incaricata dal datore di lavoro ed è messo 
disposizione del preposto e dei lavoratori interessati  (art. 136, comma 1, D.Lgs 81/08).

Cosa deve contenere un PIMUS? 

1.Dati identificativi del luogo di lavoro

Il PIMUS è un documento specifico del ponteggio che stiamo montando e quindi deve 
contenere dati identificativi del cantiere in cui il ponteggio viene realizzato e del luogo di 
installazione. 

2.Identificazione del datore di lavoro che effettua montaggio, trasformazione, smontaggio del ponteggio;

Come abbiamo visto, il datore di lavoro è responsabile della corretta esecuzione, uso e 
manutenzione del ponteggio. 

3.Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto e gli addetti alle 
operazioni;

A tal fine si ricordano le definizioni di preposto e lavoratore: 
Preposto: persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, SOVRINTENDE alla attività lavorativa e GARANTISCE l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. (art. 2, comma e) D.Lgs. 81/08). i suoi obblighi (art 19) sono evidenti dalla definizione e comportano determinate responsabilità.
Anche il lavoratore ha dati obblighi (art. 20), fra cui si segnala:
Segnalare immediatamente…al preposto le dificienze dei mezzi e dei dispositivi …..(di sicurezza) nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza……
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro 
competenza…

4.Identificazione del ponteggio;

Per "identificazione del ponteggio" dobbiamo fornire tutti i dati necessari ad identificarne 
tutte le parti e quindi ricordiamo che ogni ponteggio è sempre corredato dalla seguente
documentazione fornita dal fabbricante:

Autorizzazione Ministeriale alla produzione ed all’utilizzo (art. 131 D.Lgs. 81/08)
       üDescrizione geometrie ponteggio
üCaratteristiche materiali
üProve carico eseguite
üCalcolo ponteggio
üIstruzioni prove carico
üIstruzioni di montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio
üSchemi – tipo e carichi maxl. tecnica (art.132 D.Lgs. 81/08)

5. Disegno esecutivo del ponteggio con:
5.1. Generalità e firma della persona competente che redige il PIMUS (o del progettista quando il progetto è necessario)
5.2. Sovraccarichi massimi per m2 di impalcato
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi

6. Progetto del ponteggio, quando previsto

Come già anticipato, nelle casistiche presentate nel presente post, è necessario il progetto da parte di ingegnere o architetto abilitato. 

7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”)

In pratica è utile avere una descrizione del contesto in cui si opera tramite una 
descrizione dello stato dei luoghi, evidenziando morfologia dei piani di posa, portanza
dei piani di posa, accessibilità alle aree ed emergenze locali tali da condizionare la 
logistica di cantiere. anche la presenza di linee aeree od altri impedimenti deve essere 
una informazione presente in questo capitolo, assieme ad una descrizione dell’opera 
in fase di realizzazione (magari corredato da planimetria) assieme alla sua geometria, 
caratteristiche meccaniche, etc….

7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio evidenziando inoltre delimitazione viabilità segnaletica
7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio)
7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio
7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione
7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi
7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori
7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti

8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio

Nel PIMUS vanno descritto le sequenze necessarie “passo dopo passo”, nonché 
descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di 
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), 
con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli 
elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto

9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio

Bisogna descrivere sinteticamente anche come utilizzeremo il ponteggio e le lavorazioni 
previste. 

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio

Si rimanda per ulteriori approfondimenti su questi punti al testo unico (All. XIX D.Lgs 
81/08, punto 1) e durante l’uso (All. XIX D.Lgs 81/08, punto 2) 




martedì 11 novembre 2014

Formazione ponteggi


In questo post svilupperemo i requisiti dei corsi di formazione ponteggisti e forniremo ulteriori dettagli sui contenuti della formazione..

Il seguente è un esempio dei contenuti minimi della formazione.:

Corsi ponteggi D.Lgs 81/08 art 136 commi 6,7 e 8 e all. XXI 1° parte


Corso per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi


Descrizione
E' il corso previsto dal D.Lgs 81/08 art 136 commi 6,7 e 8 e all. XXI
Sanzioni in base al D. Lgs n. 81/08.
Datori di lavoro e dirigenti per la mancata informazione/formazione dei lavoratori addetti:

Montaggio dei ponteggi, art. 159 co 1 lettera b) con arresto da 2 a 4 mesi/ammenda da 1.500 a 5.000 Euro.

A chi si rivolge  A tutti coloro che devono assolvere agli obblighi di legge.DurataAddetti: 28 ore
Preposti: 28 ore
Attestato unico per entrambe le figure


Contenuti del corso:
- Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (PiMUS), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto
- I "Cantieri temporanei e mobili"
- "Lavori in quota"
- Montaggio - smontaggio - trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)
- Montaggio - smontaggio - trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)
- Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio
- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni
- Analisi dei rischi
- Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri
- DPI Anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
- Ancoraggi: Tipologie e tecniche
- Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie


Alcuni libri utili per eventuali approfondimenti:

domenica 9 novembre 2014

Sicurezza nei ponteggi


Introduzione
Oggi vorrei parlare di ponteggi  ed analizzare tipologie e problematiche più ricorrenti. Visto che però questo è il primo articolo, spiegherò anche perché nasce questo blog e quali sono le sue finalità. Come tutti i futuri temi, l’ idea è quella di aiutare committenti, imprenditori e lavoratori nel lavoro di tutti i giorni avvicinandoli ad argomenti a volte ostici cercando di renderli semplici e di facile applicazione. Si parte insomma dall'idea  che tutti gli incidenti siano evitabili per promuovere un concetto di sicurezza su lavoro pratica. 
Provate a chiudere gli occhi e pensare a cosa volete dalla vita... Solo 5 secondi e pensate alle 3, 4 cose più importanti per voi.
Ci avete pensato? Non chiediamo molto; solo poche cose che però desideriamo davvero e ricerchiamo infaticabilmente.

Tra le cose che penso tutti cerchiamo, magari non in questo ordine, io ho scritto la prima volta che mi hanno fatto questa domanda:

1)      La salute e la sua conservazione
2)      La felicità della nostra famiglia ed amici
3)      Il denaro
4)      La vita (e tutto ciò che ne consegue)

Per questo migliorare continuamente nel campo della sicurezza è fondamentale.

Soprattutto in un periodo di crisi, prevenire gli incidenti sul lavoro è “un’ assicurazione gratuita” e non necessariamente un costo od un ostacolo alle attività. In questo Blog ci confronteremo anche con quello che accade all'estero per imparare, anche dagli errori degli altri e capire che, in fin dei conti, semplici regole di pianificazione possono garantire la competitività delle nostre aziende e migliorare la qualità dei nostri prodotti.

Torniamo ora all'argomento di oggi, i ponteggi. Questi utili strumenti di lavoro, presenti in quasi tutti i cantieri, ci offrono la possibilità di raggiungere in sicurezza luoghi di lavoro altrimenti difficilmente accessibili.  Le tipologie più comuni sono le seguenti .
Non mi soffermo nell'analisi perché è già stato scritto molto a riguardo ma, nel caso foste interessati, cliccando sul seguente link http://it.wikipedia.org/wiki/Ponteggio potrete ulteriormente approfondire l’ argomento.

1)      Ponteggi provvisori in legno












2)      Ad elementi prefabbricati















3)      A tubi e giunti















4)      Multidirezionali












5)      Ponti su cavalletti















6)      Ponti su ruote














Come tutti gli strumenti, se mal utilizzato presentano rischi nel loro utilizzo quali:

1)      Caduta del lavoratore durante le fasi di montaggio, uso e smontaggio ;
2)      Caduta di oggetti dall’ alto ;
3)      Instabilità locale o globale della struttura;
4)      Ribaltamento – rottura ancoraggi .

Nelle prossime settimane analizzeremo nel dettaglio il concetto di RISCHIO ed in particolare i rischi sopra elencati.

Cenni di Legislazione italiana (cantieri temporanei e mobili)

Il Capo II del Titolo IV del D.lgs 81/08 racchiude tutte le “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.
Cosa si intende per lavoro in quota?  Un’ attività, da chiunque esercitata, che esponga al rischio di caduta da un’ altezza maggiore di 2 metri.
Le attività soggette, Esclusioni e Definizioni sono ben descritte dagli articoli 105, 6 e 7.
Soffermiamoci quindi sul concetto di ponteggio provvisorio e fisso che spesso può creare problematiche in cantiere sia sulla realizzazione che sulla certificazione.

Provvisori (ponteggi o impalcature in legname)

Benché il nome provvisorio possa trarci in inganno, l’ utilizzo di materiali come il legno richiede sicuramente una maggiore attenzione. Ricordiamo infatti che la normativa permette l’esecuzione di ponteggi di questo tipo anche di altezze superiori agli 8 metri. Il legislatore e la logica di contro richiedono che Il peso di materiali e persone sia sempre inferiore al quello consentito dalla resistenza strutturale. Ne consegue che queste opere debbano essere pensate, progettate (da ingegnere abilitato) e realizzate a regola d’arte. Benché nella pratica queste strutture siano generalmente più semplici, non essendo “standard” si richiede quindi una cautela maggiore ed in particolare:

1)      Come nei normali ponteggi, Il peso dei materiali e persone deve essere sempre inferiore al quello consentito dalla resistenza strutturale.
2)      Il montaggio e lo smontaggio deve essere eseguito sotto la diretta sorveglianza del preposto formato e competente.
3)      Non si possono usare come deposito materiali
4)      I materiali usati sul ponteggio devono consentire agevoli movimenti.



I ponteggi fissi
Il Testo unico racchiude nella “Sezione V” a partire dall’Art. 131  tutte le norme relative ai ponteggi fissi.  Insomma quanto riguarda la certificazione, costruzione all’ impiego.

Acquisto e scelta di un ponteggio
Nonostante noi utilizzatori potremmo ritenere poco importanti gli aspetti di certificazione, ricordiamoci che un prodotto non certificato non è idoneo. La certificazione non è certo l’ unico parametro identificativo della qualità del prodotto ma è sicuramente una “condicio sine qua non”. Per questo è importante verificare al momento dell’ acquisto che il fabbricante sia una ditta certificata e rilasci il cosiddetto “libretto del ponteggio” ovvero la relazione tecnica e di calcolo delle configurazioni standard del ponteggio.

Uso del ponteggio
Ipotizzando di aver selezionato il ponteggio che meglio si adatta alle nostre condizioni di lavoro ed esigenze. Chi è responsabile?

Il datore di lavoro è il primo responsabile di quanto accada nella sua azienda e ai suoi lavoratori (è lui che acquista-affitta il ponteggio ed organizza le attività di lavoro con i preposti da lui incaricati). Nel caso del montaggio, uso e smontaggio cosa bisogna fare?
1)      evidenziare e rimuovere le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
2)      formare il personale che svolge il montaggio ed assicurarsi che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto competente.
3)      E’ importante che il preposto organizzi l’ attività tenendo conto del mutare delle condizioni atmosferiche, di stabilità e regolarità del terreno e di tutta la struttura.
4) L' articolo 136 commi 6,7 e 8 e all. XXI richiedono che preposti e ponteggisti effettuino opportuni corsi di formazione. Esempio della struttura di un corso per ponteggisti è sviluppato nel seguente post. 
http://atsicurezza.blogspot.it/2014/11/formazione-ponteggisti.html

Come usarlo in maniera sicura? Serve un progetto?

La normativa ci aiuta con l’Art. 133 che obbliga al progetto nei seguenti casi:
1)      Altezza superiore a 20 metri
2)      Condizioni strutturali non definite nel “Libretto del ponteggio”
3)      Configurazioni strutturali di notevole importanza e complessità (dimensioni e sovraccarichi.
Insomma il progetto è richiesto in tutti i casi, come ad esempio i ponteggi a sbalzo in vengono realizzati schemi non standard e che quindi potrebbero diventare pericolosi nell’ utilizzo se non opportunamente progettati.

Chi deve fare il progetto e cosa deve contenere?

Il progetto deve essere realizzato da ingegnere o architetto abilitato e contenere:  
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo (che ci dirà come costruirlo ed ancorarlo);
c) Copia dell’ autorizzazione ministeriale del ponteggio.

Ma il progetto è il cosiddetto Pi.M.U.S?

No il PIMUS è il Piano di Uso e Montaggio di un ponteggio e deve essere redatto per tutti i ponteggi (ovviamente anche per i ponteggi che richiedono un progetto). Essendo il PIMUS uno strumento molto importante, se usato correttamente coinvolgendo anche i lavoratori, seguiranno in questo Blog esempi di PIMUS redatti per ponteggi standard ed ulteriori approfondimenti.



Ponti su cavvalletti

I ponti su cavalletti e ruote, anche detti “Ponteggi movibili” sono definiti nella Sezione VI del titolo IV, capo secondo.
I ponti su cavalletti devono:

1)      Essere comunque certificati ed usati come da istruzioni del fabbricante.
2)      non superare i due metri di altezza
3)       e ssere montati sui ponteggi o altre strutture esponendo i lavoratori da potenziali cadute ad altezza siuperiore ai due metri.

Per i ponti su ruote invece i requisiti base sono i seguenti:

1)      Seguire le indicazioni del fabbricante contenute nel libretto del ponteggio, in particolare in merito a carichi ed ancoraggi.
Effettueremo approfondimenti su questo tema ma in generale i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; é ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII.  E’ importante nel caso si preveda la necessità di utilizzo di ponteggi senza ancoraggi che essi siano costruiti conformemente alla norma UNI EN 1004;

2)      base ampia che prevenga il ribaltamento in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti (vento, spostamenti accidentali, urti, ecc.).

3)      Piano di scorrimento delle ruote orizzontale o comunque non eccedente gli angoli massimi indicati dal fabbricante
4)      Carico del ponte opportunamente distribuito sul terreno con tavoloni, piastre o altro idoneo mezzo.
5)      Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti.
6)      Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature devono essere sfalsate.
7)      Nel caso sia necessario utilizzare materiali sui ponti su ruote va valutato opportunamente il carico massimo sopportabile da queste strutture e bisogna proteggere le aree sottostanti e limitrofa dalla caduta di oggetti dall’ alto (anche questo tema sarà oggetto di ulteriori analisi).